Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
esa ch Condizioni generali di vendita e consegna 1 Ambito d’applicazione e validità 1 1 Le presenti condizioni generali di vendita e consegna dell’Organizzazione d’acquisto del settore svizzero dell’automobile e dei veicoli a motore ESA in seguito detta «ESA» regolano stipulazione contenuto ed esecuzione di contratti nonché la fornitura di beni d’investimento specialmente attrezzature per garage e impianti di autolavaggio come pure di beni di consumo in particolare beni destinati alla rivendita Esse sono valide per tutte le forniture e per tutti i lavori della ESA 1 2 Condizioni valide unicamente per i beni d’investimento oppure solo per i beni di consumo sono indicate ai punti 10 e 11 più sotto Tutte le altre disposizioni valgono sia per i beni d’investimento sia per i beni di consumo 1 3 Condizioni supplementari o divergenti in particolare condizioni generali di contratto del committente sono escluse 1 4 Modifiche e clausole collaterali hanno validità solo se confermate per scritto dalla direzione della ESA 1 5 Se una delle presenti disposizioni non dovesse risultare valida o se il contratto dovesse contenere una lacuna ciò non compromette la validità delle altre disposizioni Al posto della disposizione non valida vale una disposizione corrispondente giuridicamente valida già concordata fin dall’inizio e il cui contenuto si avvicina maggiormente a quanto voluto dalle parti Lo stesso vale nel caso di una lacuna 2 Conclusione del contratto 2 1 Le offerte della ESA non hanno alcun effetto vincolante 3 Estensione dell’obbligo di consegna 3 1 L’ESA non è responsabile per il montaggio della merce fornita presso il committente Se il committente desidera che l’ ESA si occupi del montaggio ciò deve essere convenuto espressamente 4 Termini 4 1 Le indicazioni della ESA sui termini di consegna non sono vincolanti L’ESA si premura di rispettare i termini stabiliti per contratto a condizione che il committente da parte sua mantenga i suoi obblighi contrattuali obblighi di pagamento prestazioni preparatorie ecc 4 2 Itermini sono prorogati di un periodo adeguato se subentrano impedimenti esterni alle possibilità di influenza della ESA come eventi natura li mobilitazione guerra tumulti epidemie scioperi misure delle autorità ecc 4 3 Itermini vengono pure differiti se l’ ESA non riceve tempestivamente le indicazioni necessarie per l’esecuzione dell’ordine o se il committente chiede modifiche successive che possono causare ritardi nella consegna 4 4 Nel caso di ritardi nella consegna il committente non ha alcun diritto ad un risarcimento danni o a ritirarsi dal contratto 5 Prezzi e condizioni di pagamento 5 1 Il prezzo d’acquisto viene stabilito sulla base del listino prezzi valido al momento della stipulazione del contratto Il prezzo di listino non comprende l’imposta sul valore aggiunto Se fino al momento della consegna dell’oggetto acquistato il listino prezzi subisce un aumento il prezzo d’acquisto subirà un corrispondente aumento Inoltre se in più della fornitura dell’oggetto acquistato è stato concordato il montaggio da parte della ESA vedi punto 3 precedente il committente sarà tenuto a pagare oltre al prezzo d’acquisto anche i costi di montaggio 5 2 L’ESA è autorizzata a fatturare ulteriormente al committente i costi accessori alla fornitura imballaggi trasporto TTPCP assicurazione supplemento per invio espresso costi di smaltimento ecc 5 3 Il committente è tenuto al pagamento di ogni fattura della ESA entro 30 giorni dalla data della fattura senza deduzione di sconti se questi non sono espressamente convenuti per contratto Il committente è tenuto al pagamento della fattura anche se egli rivendica prestazioni in garanzia oppure se la consegna risp le prestazioni sono ritardate per motivi non imputabili alla ESA Il committente non è autorizzato a compensare il suo debito dell’acquisto con eventuali crediti in contropartita 5 4 Alla scadenza del termine di pagamento il committente che non ha provveduto al saldo della fattura cade automaticamente in mora senza particolari sollecitazioni In caso di mora il committente è tenuto al pagamento di un interesse di mora a partire dalla data di scadenza della fattura Il tasso d’interesse di mora ammonta al massimo all’8 % Resta riservato il risarcimento di altri danni Per le sollecitazioni l’ESA è autorizzata a chiedere le spese di sollecitazione 5 5 Se il committente è in ritardo con il pagamento del prezzo d’acquisto l’ESA è pure autorizzata a recedere dal contratto senza proroga del termine e a chiedere la restituzione degli oggetti consegnati art 214 cpv 3 CO rivendicando contemporaneamente il risarcimento danni 5 6 Inoltre l’ESA può riprendere possesso in ogni momento e senza l’approvazione del committente della merce che non è stata pagata entro i termini stabiliti Con la restituzione della merce anche la proprietà della stessa passa nuovamente alla ESA